Delibera 17/2016/R/com del 21/01/2016

 

 

La delibera modifica la definizione di “importo anomalo” includendo le bollette il cui importo risulti superiore alla soglia fissata in base al settore e alla tipologia di cliente; le soglie utilizzate sono quelle già previste per il diritto alla rateizzazione, tranne per la prima bolletta successiva all’attivazione, per la quale è indicata una soglia specifica.

Nell’identificazione dell’importo anomalo si tiene conto dei casi in cui il venditore emette, a seguito di un blocco o per altre motivazioni, più bollette a distanza ravvicinata. Il divieto di sospensione della fornitura in presenza di reclamo senza risposta motivata si applica solo se l’importo supera i 50 euro e il reclamo è stato inoltrato nei termini previsti.

La delibera stabilisce il contenuto minimo delle risposte ai reclami e l’obbligo della pubblicazione sulla home page del sito internet del modulo per il reclamo, nonché l’indicazione di utilizzare la e-mail come canale preferenziale per l’inoltro della risposta.

La delibera entra in vigore il 1° luglio 2016.

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